La prestazione "pigmentazione dell'areola - capezzolo -" deve essere eseguita esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale: 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗡𝗢𝗡 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗡𝗢𝗡 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼.

Da ciò consegue che attività formative, in tali ambiti, non possono essere rivolte agli operatori che svolgono le attività previste dalla legge 1/1990 per la figura artigianale dell'estetista, bensì esclusivamente ai professionisti sanitari, tramite specifici corsi di formazione da istituire presso i Dipatimenti e le Facoltà di Medicina o Chirugia degli Atenei.

𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡. 12 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑔𝑔𝑒 3/2018 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙'𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎.

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