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Il Ricorso presentato al T.A.R. del Lazio, Contro i due Ministeri (Sviluppo Economico e Salute) chiedendo l'annullamento del decreto 110/2011 evidenziato le problematiche connesse con il regolamento in questione, la cui entrata in vigore ha di fatto spazzato via 20 anni di progresso tecnico e di formazione dell'estetista, privandola di fatto di tutte le metodiche innovative per l'esercizio della propria attività.

Confestetica in primo grado ha chiesto l'annullamento:

  • del Decreto 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista- emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011 (all. A);
    • del parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella sessione XLVII dalle sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010 (all. b);
    • e di ogni altro atto presupposto ovvero connesso, ancorché non conosciuto

L'Alta Corte del Consiglio di Stato, attraverso 5 Magistrati:

  • il Magistrato Luciano Barra Caracciolo, Presidente;
  • il Magistrato Roberto Giovagnoli, Consigliere;
  • il Magistrato Vito Carella, Consigliere;
  • il Magistrato Claudio Contessa, Consigliere;
  • il Magistrato Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore,

il giorno 18 febbraio 2014, in Camera di Consiglio così hanno deciso:

«Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5158 del 2013), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di interesse le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado

Ancora oggi, per quanto siano passati ormai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011. Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedano di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

Pertanto il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, non potrebbe, per assurdo, firmare la certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione, con conseguente diniego da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, tali comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

A questo punto della vicenda, Confestetica ha scritto a oltre 100 Prefetti Italiani, affinché facciano conoscere e rispettare ai comuni e alle ASL l'esito della sentenza del Consiglio di Stato, ovvero che il decreto 110/2011 è stato annullato!!!

In questi 25 anni non solo non si è mai fatto il decreto, ma quando lo si è tentato di fare, nel 2011, lo si è fatto attraverso funzionari ministeriali totalmente ignari del settore dell'estetica, delle sue tecnologie, della sua formazione e di cosa si occupa (mai vista tanta incompetenza tutta insieme). Lo stesso Ministero, che oggi, non è in grado di comprendere e applicare una sentenza del Consiglio di Stato che dice: «nelle parti in cui non includono o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico dianzi meglio indicati» e sottovaluta totalmente la pronuncia di annullamento «lo accoglie e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di interesse le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado.»"

E per questi motivi e tanti altri si chiede ai due Ministeri ed al Governo che venga emanato il Decreto di cui alla L.4 gennaio 1990 n.1 art 10 comma 1 e 2, tenendo conto, però, dell'evoluzione tecnologica che in tutti questi anni c'è stata nel settore, delle reali esigenze degli estetisti e dei suoi milioni di clienti, nonché di tutte le indicazioni riportate nelle varie circolari del Ministero della Salute che indicano "di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria", come anche è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del Consiglio di Stato.

Pertanto, Confestetica, in modo fermo e determinato, chiede che entro 30 giorni da oggi il Governo dia mandato ai Ministeri competenti, cosi come la L. 4 gennaio 1990 n.1 art 10 comma 1 e 2 prevede, affinché venga elaborato ed emanato il Decreto Interministeriale che si attende da 25 anni.

24 novembre 2014

Presidente Nazionale Confestetica

Roberto Papa

Comunicato Ufficiale Scritto da Confestetica in data 24 novembre 2014 alle ore 20:51

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